11/12/2010
Germinario sul "Presidente del Capitolo Provinciale"
IL SUPERIORE GENERALE
PRESIEDE O DIRIGE IL CAPITOLO PROVINCIALE?
E’ nelle Norme, al numero 239, che viene definito il compito del Superiore generale, che partecipa al Capitolo provinciale.
L’articolo 239 recita: «Il Capitolo provinciale è presieduto dal Superiore Generale o da un suo Delegato, nominato con il consenso del suo Consiglio»
Due sono dunque le prerogative che, nel Capitolo VI delle nostre “Norme”, dal titolo “Il Capitolo Provinciale”, vengono riconosciute al Superiore generale:
1 – Partecipa di diritto, e dunque gli si riconosce il diritto di esprimersi con un
voto nelle votazioni capitolari.
2 – Presiede le Assemblee capitolari per l’intera durata del Capitolo.
Che il Superiore generale partecipi di diritto nei Capitoli provinciali e li presieda, è una norma saggia. Partecipando ai vari Capitoli provinciali, il Superiore generale ha modo di conoscere lo stato di parti rilevanti della intera Congregazione. E’ infatti nei Capitoli provinciali che vengono espressi, discussi e posti a tentativi di soluzioni i vari temi-problemi delle Province, che poi costituiscono l’intera Congregazione.
Ma se il Superiore generale partecipa di diritto, consegue anche lo presieda e, in certo modo, anche lo diriga, nel senso di condurlo ed orientarlo.
Ma il suo diritto di partecipare al Capitolo provinciale, e anche di presiederlo, si deve necessariamente estendere fino alla facoltà di intervenire con voto personale, quando si tratta di eleggere il nuovo Superiore Provinciale e i membri del suo Consiglio?
Le nostre “Norme” concedono al Superiore generale la facoltà, e quindi il diritto, di partecipare anche alle elezioni sia del Superiore Provinciale che dei Membri del suo Consiglio. E dunque non vi è dubbio che partecipare al Capitolo provinciale con la facoltà di un voto personale è un suo diritto. Il numero 239 delle norme recita infatti: «Questi (cioè il Superiore generale) ha gli stessi diritti degli altri partecipanti».
Ma la domanda che noi ci poniamo è la seguente. Riconosciuto al Superiore Generale il diritto di intervenire con un proprio voto nelle varie questioni poste al voto e nella elezione dei membri del nuovo Governo, è conveniente che egli eserciti tale suo diritto?
Quando si pone la questione della convenienza che egli intervenga con un proprio voto, non si nega minimamente il suo diritto di intervento.
Il Superiore generale ha il diritto. Ma la nostra domanda è se sia conveniente che lo eserciti?
A noi sembra che non sia conveniente, perché l’esercizio di tale suo diritto, in certo modo, entra in contrasto con la sua funzione di Superiore Generale che deve presiedere il Capitolo provinciale e non determinarlo. Deve infatti presiederlo, ma mostrando di essere un presidente super partes. Se invece interviene anche con un proprio voto che condiziona l’esito delle votazioni e l’elezione dei vari Ufficiali del nuovo Governo provinciale, è evidente che la sua presenza ed autorità non è più super partes. Specialmente quando si eleggono le persone che formeranno il nuovo Governo provinciale, anche l’atto elettivo del Superiore generale si risolve inevitabilmente in una scelta di persone con esclusione di altre. Ma se questo è consentito agli altri elettori, che sono partes inter partes, non è bene che sia consentito al Superiore generale che invece è di sua natura pars super partes.
L’inconveniente infatti è emerso nell’ultimo Capitolo provinciale del Centro-Sud di quattro anni fa. Nell’elezione del IV° Consigliere provinciale, che assumeva anche l’ufficio di Economo provinciale, la elezione si trovò, alla fine, a registrare due persone a parità di voti. E’ evidente che la parità di voti è stata raggiunta perché ha anche votato il Padre Generale. Se non avesse votato il Padre Generale, sarebbe stato chiaro che uno dei due avrebbe avuto la maggioranza. E tutto sarebbe stato pacifico. Ma i due sono risultati pari, proprio in ragione del fatto che ha votato anche il Superiore Generale. Per chiunque egli abbia votato, è stato quel suo voto a portare in pareggio i due votati. Con la conseguenza che dei due è risultato eletto il più anziano di età. Ma se il voto del Superiore Generale non ci fosse stato, sarebbe stato possibile che l’altro meno anziano poteva aver ricevuto un voto in più.
Non sappiamo ufficialmente per chi il Superiore Generale ha votato. Ma resta che sia stato il suo voto che ha pareggiato le sorti. E comunque, se ha eletto uno, egli ha dovuto escludere l’altro. Aveva tutto il diritto di farlo. Ma così facendo, egli ha scelto uno e rifiutato l’altro. E dunque non è stato super partes. Agli altri Capitolari è consentito, ma sembra che non sia consentito ad un Superiore Generale, che appunto deve mostrare di essere super partes.
A mio parere il Superiore Generale, partecipando e presiedendo i vari Capitoli provinciali, mostrerebbe veramente di essere pars super partes rinunciando all’esercizio del proprio diritto. Se invece crederà opportuno presiedere i Capitoli provinciali, esercitando anche il diritto di un proprio voto elettivo, egli potrà regolarmente farlo. Eserciterà un suo diritto. Ma sarà poi difficile dimostrare che egli sia, per il Capitolari, pars extra partes.
P. Mario Germinario
18:04 Scritto da: sder23 | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | Tag: capitolo provinciale | OKNOtizie |
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